Obbligo di stipula della polizza assicurativa R.C. Professionale

Come noto l’art. 5, comma 1, del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 dispone che a decorrere dal 15 agosto 2013 il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione che comprenda anche le attività di custodia dei documenti dei valori ricevuti dallo stesso

Pubblicato da staff - Il 18 aprile 2024 - Categorie: Lorem Ipsum Dolor

Gentili Colleghi, in allegato Vi inoltriamo la circolare esplicativa del C.N.O., per ricordarVi l'obbligo di stipula della polizza assicurativa R.C. Professionale.

Precisando che, ogni professionista ha la totale libertà di scelta della Compagnia assicurativa alla quale rivolgersi e che ai Consigli provinciali è inibita la possibilità di sottoscrivere convenzioni nel merito, riteniamo utile segnalare:

1) la convenzione nazionale sottoscritta dal C.N.O., già indicata nella circolare e raggiungibile nella sezione CNO del sito www.consulentidellavoro.it , “MARSH SPA”;

2) la convenzione nazionale dell'ANCL con la “MGR BROKER”, visionabile nei dettagli, nella sezione convenzioni del sito www.anclsu.com.

A scanso di equivoci, le ipotesi di esclusione dall'obbligo di stipula della polizza individuate nella circolare, non possono in alcun modo ai sensi delle norme vigenti, estendersi agli altri obblighi imposti a tutti gli Iscritti agli Ordini professionali, tra i quali la dotazione della PEC certificata.

Sul sito www.inipec.gov.it, sono stati pubblicati anche i nostri indirizzi PEC che erano a nostra conoscenza. Vi invitiamo pertanto a verificarne la presenza e l'esattezza e che dalle Vostre procedure, Vi risulti attivata, in quanto a breve sarà il canale principale per le comunicazioni ufficiali, se non esclusivo.

La Segreteria dell'Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti. Vi salutiamo cordialmente e Vi auguriamo sempre, tanto e buon lavoro.

Il Presidente del CPO Bari
Francesco Sette